Dal 1° ottobre 2014 le nuove regole per pagare gli F24

Tra le principali novità del D.L. 66/2014 vi è sicuramente la norma di cui all’art. 11 dello stesso decreto riguardante il modello F24 . Esso stabilisce che:

“ A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.

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Dal 1° luglio POS per imprese e professionisti. Facciamo chiarezza

Dal 1° luglio 2014 è scattato per imprese e professionisti l’obbligo di permettere ai propri clienti di far effettuare il pagamento di quanto dovuto anche attraverso il bancomat. Ma cosa succede in caso di mancato adeguamento?

L’assenza di sanzioni direttamente correlate a tale mancato adempimento rende infatti totalmente incerto l’orizzonte applicativo della misura normativa.

posI soggetti privati professionisti ed imprenditori che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi dal 1° luglio 2014 sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi pari o superiori a 30 euro secondo la misura così stabilita dal decreto ministeriale attuativo del ministro dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014.

L’obbligo di accettare pagamenti anche tramite bancomat risiede quindi esclusivamente in capo ad imprese e professionisti; gli acquirenti, dal canto loro, potranno continuare a richiedere di pagare in contanti somme superiori ai 30 euro ma sempre sotto la soglia fissata a mille euro a fini dell’antiriciclaggio.
Alla violazione dell’adempimento non è tuttavia correlata l’applicazione di alcuna sanzione di natura amministrativa.

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Meccanismo dell’IVA PER CASSA

In dirittura di arrivo l’ultimo tassello per la sua piena operatività (che avverrà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Interessati al beneficio saranno solo i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. Il meccanismo dell’esigibilità differita cessa al momento del superamento del limite. Pertanto, il contribuente dovrà monitorare l’evoluzione del proprio volume d’affari e non potrà più emettere fatture a Iva ad esigibilità differita per le operazioni successive al superamento del limite. Il regime, però, non varia in relazione alle fatture già emesse, che saranno trattate ancora con il meccanismo dell’Iva ad esigibilità differita.

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