Dal 1° luglio POS per imprese e professionisti. Facciamo chiarezza

Dal 1° luglio 2014 è scattato per imprese e professionisti l’obbligo di permettere ai propri clienti di far effettuare il pagamento di quanto dovuto anche attraverso il bancomat. Ma cosa succede in caso di mancato adeguamento?

L’assenza di sanzioni direttamente correlate a tale mancato adempimento rende infatti totalmente incerto l’orizzonte applicativo della misura normativa.

posI soggetti privati professionisti ed imprenditori che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi dal 1° luglio 2014 sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi pari o superiori a 30 euro secondo la misura così stabilita dal decreto ministeriale attuativo del ministro dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014.

L’obbligo di accettare pagamenti anche tramite bancomat risiede quindi esclusivamente in capo ad imprese e professionisti; gli acquirenti, dal canto loro, potranno continuare a richiedere di pagare in contanti somme superiori ai 30 euro ma sempre sotto la soglia fissata a mille euro a fini dell’antiriciclaggio.
Alla violazione dell’adempimento non è tuttavia correlata l’applicazione di alcuna sanzione di natura amministrativa.

La linea comune espressa dalla maggior parte degli ordini professionali è quella di ritenere l’adozione di un Pos come un semplice onere, e non un obbligo giuridico, limitatamente ai casi in cui saranno i clienti a richiedere di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico tramite la carta di debito, ma potranno continuare ad essere utilizzate anche altre forme di pagamento come assegni o bonifici bancari così come confermato anche dal Ministero dell’Economia e Finanze che, in risposta all’interrogazione parlamentare 5-02936, ha ricordato come non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non si siano dotati del Pos.

Cosa succede allora quando il cliente richiede di effettuare il pagamento tramite carta di debito e il professionista/imprenditore non possiede il Pos? In questo caso si determinerebbe la fattispecie della mora del creditore (art. 1226 del Codice civile), la quale comunque non libera il debitore dall’obbligazione. La mora del creditore porta l’operatore a non poter vantare e richiedere interessi moratori al proprio cliente sui pagamenti da ricevere, obbligandolo peraltro a sopportare eventuali spese sostenute dal cliente per effettuare il pagamento negato con la carta bancomat.

Esempio sono le commissioni bancarie dovute per il prelievo allo sportello di altro istituto rispetto a quello in cui si è correntisti oppure le spese per l’effettuazione di un bonifico. Ebbene questi costi, inizialmente sostenuti dal debitore, potrebbero essere detratti dall’ammontare dovuto riaddebitandoli all’operatore che non abbia garantito il pagamento tramite Pos, perché mai attivato il servizio, per esempio per assenza di linea telefonica.